CeRiC
Centro di Ricerca sulle Cittadinanze
STATUTO
Art. 1
(Denominazione)
1. Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto dell’Università ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria e in conformità al Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia (DiGiEc), è istituito il Centro di Ricerca sulle Cittadinanze (CeRiC).
2. Il logo del centro è l’immagine di un albero le cui radici formano le lettere 'CeRiC' e le cui foglie rappresentano bandiere di diversi Stati.
Art. 2
(Sede)
Il Centro ha sede presso il DiGiEc, in via dei Bianchi n. 2, 89127 Reggio di Calabria.
Art. 3
(Scopo)
1. Il Centro intende promuovere la ricerca scientifica sui temi della cittadinanza, della partecipazione politica e dell’inclusione sociale, e mira ad approfondirne e diffonderne la conoscenza in ambito locale, regionale, nazionale ed internazionale. A tal fine, si avvale della partecipazione di studiosi ed esperti di diversi settori disciplinari ed è aperto ad ogni forma di collaborazione con altri centri e istituti di ricerca.
2. Il Centro persegue i propri scopi istituzionali attraverso un’attività scientifica, didattica, di consulenza e di supporto. In particolare:
a) promuove ed organizza convegni, seminari e gruppi di ricerca sui temi di interesse;
b) cura la pubblicazione dei risultati delle ricerche condotte;
c) partecipa a bandi e progetti di ricerca;
d) promuove borse di studio, assegni di ricerca ed altre opportunità nelle materie e sugli argomenti ritenuti di interesse;
e) organizza e cura lo svolgimento di attività didattiche e formative rivolte a studenti universitari, specializzandi, dottorandi, avvocati, pubblici dipendenti e altri soggetti interessati;
f) offre supporto e consulenza sui temi indicati ad istituzioni, enti e associazioni di ogni livello;
g) cura, attraverso il proprio sito, un osservatorio sulla giurisprudenza italiana ed europea più rilevante relativa ai temi di sua competenza;
3. Nello svolgimento della propria attività , il Centro si avvale degli uffici e dei locali messi a disposizione dal DiGiEc e dall’Università 'Mediterranea'.
Art. 4
(Finanziamento)
1. Il Centro finanzia la propria attività mediante:
a) la partecipazione a bandi e progetti di ricerca regionali, nazionali ed europei;
b) contributi eventualmente destinati a tal fine dall’Università 'Mediterranea' e/o dal DiGiEc;
c) contributi erogati da soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, di formazione e di consulenza;
d) ogni altra risorsa diversamente acquisita per lo svolgimento delle proprie attività .
2. Ogni entrata è conferita al Dipartimento nel cui ambito il Centro opera ed è amministrata attraverso gli uffici e le strutture del DiGiEc, conformemente alle indicazioni del Direttore del Centro e nel rispetto delle regole contabili cui detti uffici sono tenuti in base alla normativa vigente.
Art. 5
(Organi)
1. Sono organi del Centro: il Direttore, il Consiglio direttivo e il Comitato scientifico.
2. La partecipazione ai suddetti organi avviene a titolo gratuito.
Art. 6
(Direttore)
1. Il Direttore è scelto dal Consiglio direttivo fra i propri membri, sulla base della congruenza del suo curriculum all’ambito di ricerca del Centro, della qualità e quantità delle sue pubblicazioni in tema e della sua specifica competenza in materia. Il Direttore deve necessariamente afferire al DiGiEc.
2. Il Direttore può nominare un Vice-direttore che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento temporaneo.
3. Il Direttore:
a) rappresenta il Centro, sovrintende al suo funzionamento e ne coordina l’attività ;
b) convoca e presiede il Consiglio direttivo e ne attua le decisioni;
c) dispone l’utilizzo delle risorse del Centro, nel rispetto dei programmi approvati dal Consiglio direttivo e osservando le norme amministrativo-contabili vigenti;
d) sottopone all’approvazione del Consiglio direttivo la relazione annuale sulle attività svolte e il rendiconto finanziario;
e) è responsabile della gestione e dell’aggiornamento del sito internet del Centro e dell’osservatorio giurisprudenziale.
Art. 7
(Consiglio direttivo)
1. Il Consiglio direttivo è composto da tre membri scelti dal DiGiEc, su proposta del suo direttore, fra i componenti del Centro, di cui almeno uno afferente al dipartimento. Subito dopo la sua costituzione, il Consiglio elegge il Direttore in conformità a quanto disposto dall’art. 6, comma 1.
2. I consiglieri e il Direttore durano in carica quattro anni e, alla scadenza, possono essere confermati. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei consiglieri, l'organo di nomina provvede alla sua sostituzione per il tempo rimanente del mandato.
3. Il Consiglio si riunisce, anche in via telematica, almeno una volta l’anno per deliberare sulla programmazione delle attività e sull’impiego delle risorse finanziarie disponibili.
4. Il Consiglio è convocato dal Direttore, anche su richiesta di uno dei suoi membri.
5. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi membri, fra cui il Direttore. Ove non sia diversamente previsto dal presente Statuto, le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
6. Delle riunioni viene redatto un verbale, successivamente depositato dal Direttore presso la segreteria amministrativa del DiGiEc.
7. Il Consiglio:
a) delibera sull’ingresso di nuovi componenti nel Centro;
b) designa i membri del Comitato scientifico;
c) coadiuva il Direttore nella gestione delle attività del Centro;
d) programma le attività del Centro ed approva la relazione annuale e il rendiconto finanziario predisposti dal Direttore;
e) delibera eventuali modifiche dello Statuto;
f) adotta ogni altra decisione necessaria per l’attività del Centro.
Art. 8
(Comitato scientifico)
1. Il Comitato scientifico è composto da docenti universitari ed esperti di chiara fama, designati dal Consiglio direttivo.
2. Il Comitato ha compiti di impulso e consulenza relativamente alle attività scientifiche del Centro.
Art. 9
(Norme transitorie e finali)
1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme statutarie e regolamentari dell’Università 'Mediterranea'.
2. L’eventuale scioglimento del Centro è deliberato dal Consiglio direttivo, all’unanimità dei suoi membri, in caso di impossibilità accertata di perseguire gli scopi statutari.
3. Per il primo mandato, i membri del Consiglio direttivo sono scelti a norma dell’art. 7, comma 1, fra gli studiosi che hanno promosso l'iniziativa o che, al momento della costituzione del Centro, vi hanno già aderito in qualità di componenti.
4. Una copia del presente Statuto, unitamente all’elenco dei componenti, è depositata a cura dei promotori presso la segreteria amministrativa del DiGiEc.