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Il possesso di un reddito minimo è garanzia della sostenibilità dell'ingresso dello straniero ne

"6.1. E’ consolidato l’orientamento secondo il quale, ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, costituisce condizione soggettiva non eludibile il possesso di un reddito minimo, in quanto attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, essendo finalizzato ad evitare l'inserimento di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, d’altra parte, la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose (cfr. tra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, n. 2227/2016; n. 2335/2015; n. 3596/2014).

Anche se, ai fini del rinnovo, il requisito reddituale può essere soddisfatto mediante la dimostrazione di una capacità reddituale valutata in concreto, considerando (qualora i redditi nel periodo pregresso risultino insufficienti) le prospettive di maggior reddito desumibili dalla situazione al momento della valutazione dell’istanza (cfr., in ultimo, Cons. Stato, III, n. 4549/2016; n. 3569/2016; n. 5108/2015; n. 2699/2015), sempre con riferimento alla soglia di reddito desumibile, per il lavoro subordinato, dall’art. 29, comma 3, lettera b), anche richiamato dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 (cfr., in ultimo, Cons. Stato, III, n. 2645/2015; n. 4652/2014; n. 3342/2014)."

Per il testo integrale della sentenza, clicca qui.

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