La valutazione della pericolosità sociale deve essere svolta "in concreto"(Cass. civ., Sez
- Alessia Battaglia
- 28 ott 2016
- Tempo di lettura: 1 min
"(L)a valutazione della “pericolosità sociale” del cittadino straniero in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari deve essere svolta alla luce dei criteri indicati nel Decreto Legislativo n. 30 del 2007, articolo 20, potendo, di conseguenza, essere desunta anche dalla commissione di reati che possono colpire o mettere in pericolo l’integrità’ fisica come la rapina. La valutazione deve, tuttavia, essere svolta in concreto alla luce del profilo complessivo della condotta del richiedente, mediante un esame della tipologia e dell’entità delle condotte delittuose, della loro continuità o sviluppo diacronico, ferma la necessità che almeno una di esse sia riconducibile alle ipotesi normativamente descritte nel Decreto Legislativo n. 30 del 2007, articolo 20, peraltro del tutto omologhe a quelle descritte nel Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 5, comma 5 bis, regolante, come già rilevato, le condizioni di legge per il rilascio ed il rinnovo, in generale di un titolo di soggiorno anche per motivi diversi da quelli volti a salvaguardare l’unità familiare".
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