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Nel rilascio del titolo di soggiorno, la p.a. deve effettuare un giudizio prognostico sule probabili

"2.4. Pertanto, in materia di rilascio di rilascio di titoli di soggiorno, si rivela fondamentale che l’Amministrazione ricerchi i parametri del giudizio di pericolosità sociale di un soggetto condannato per un reato ostativo, non tanto nelle caratteristiche del reato medesimo (già valutate dal legislatore penale, tra l’altro, con la fissazione della pena edittale), quanto nel giudizio prognostico ex ante circa la verosimile probabilità che la condotta illecita sia reiterata dallo stesso trasgressore con la conseguente diffusione di un ulteriore allarme sociale.

2.5. Nel caso di specie, quindi, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare quanto rappresentato dall’interessato in giudizio sul suo ingresso in Italia nel 2000 (ad anni 17) a seguito di ricongiungimento con i genitori, sul conseguimento del permesso di lungo soggiorno nel 2010, sulla attività lavorativa da lui svolta e sulla sua situazione familiare(...)”.


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