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La mancanza di reddito nella misura richiesta non rappresenta una causa automaticamente ostativa all

"7. L'appello è fondato e va dunque accolto.

Sebbene il possesso di un reddito minimo - idoneo al sostentamento dello straniero - costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese (Consiglio di Stato, sez. III, 11 maggio 2015, n. 2335; 11 luglio 2014, n. 3596), nondimeno la mancanza di reddito nella misura richiesta non rappresenta una causa automaticamente ostativa alla permanenza in Italia, in quanto in presenza di legami familiari stabili dello straniero in Italia, in ragione dei quali, tra l'altro, è stato effettuato il "ricongiungimento familiare", è necessario un bilanciamento ragionevole e proporzionato tra l'esigenza, da un lato, di di regolare i flussi migratori e, dall'altro, l'esigenza di salvaguardare i diritti riconosciuti dagli artt. 29 e segg. della Costituzione, senza discriminazione alcuna (cfr. Cons. Stato Sez. III, 26/05/2016, n. 2229), senza considerare che in caso di perdita del lavoro è possibile rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione".


Per il testo integrale della pronuncia, clicca qui.

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