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Il possesso di un reddito minimo corrispondente all'assegno sociale rappresenta un criterio orie

"2.5 Infine, quanto al rinnovo del permesso di soggiorno, la normativa sull'immigrazione non impone, in via di principio, un reddito annuo minimo prefissato, ma si limita a richiedere il possesso di un reddito annuo minimo corrispondente all'importo dell'assegno sociale (stabilito dal Ministero del Lavoro di anno in anno) soltanto in alcune specifiche situazioni, come nel caso di richiesta del permesso di soggiorno CE oppure di ricongiungimento familiare (vedi Cons. Stato, Sez. III, n. 597/2015, n. 6069/2014 e n. 3596/2014); quindi – richiedendo gli artt. 4 e 6 del D.LGS. n. 286/1998 e l'art. 13 del DPR n. 394/1999 soltanto la disponibilità di «mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno» - il possesso di un reddito minimo corrispondente all'assegno sociale (al di fuori delle ipotesi in cui sia richiesto espressamente dalla legge) rappresenta un criterio orientativo di valutazione, e non un parametro la cui mancanza sia automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, dovendosi tener conto delle varie circostanze che di fatto concorrono a consentire il sostentamento dell'immigrato".


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