Non è discriminatorio il requisito temporale richiesto dalla legge, per ottenere l'assegno socia
- Simona Polimeni
- 20 lug 2016
- Tempo di lettura: 1 min
La Corte costituzionale "dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 ed all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, dal Tribunale ordinario di Bologna con l’ordinanza in epigrafe".
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