Il giudice, nell'esame sulla legittimità del diniego di permesso di soggiorno, non deve dare ril
"5. Ritiene la Sezione che va accolto il motivo d’appello, con cui il Ministero dell’Interno ha lamentato che il TAR, per l’esame della legittimità del contestato diniego, non avrebbe dovuto attribuire rilevanza alle circostanze sopravenute nel corso del giudizio.
Infatti, per la consolidata giurisprudenza della Sezione, anche quando si tratti dell’impugnazione di un diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno, la legittimità dell’atto va esaminata tenendo conto delle circostanze di fatto valutate o da valutare nel corso del procedimento (Sez. III, 30 maggio 2016, n. 2266, § 3.2.; Sez. III, 9 maggio 2016, n. 1856 e n. 1855; Sez. III, 18 giugno 2015, n. 3091, § 7; Sez. III, 26 maggio 2015, n. 2645, § 8.4.): le circostanze successive, se del caso, possono avere rilievo in sede amministrativa, a seguito di una formale istanza dell’interessato che attivi un ulteriore procedimento.
Pertanto, va riformata la statuizione con cui il TAR ha ritenuto che il provvedimento impugnato in primo grado, emesso in data 7 giugno 2013, andasse annullato in ragione della avvenuta stipula del contratto di lavoro del 9 ottobre 2014.
(...)
8. (...) Quanto al principio invocato dall’appellato (sul dovere dell’Amministrazione di effettuare un ‘giudizio prognostico’ sulla capacità reddituale), esso riguarda i casi in cui l’interessato abbia esibito – nel corso del procedimento - un contratto di lavoro stipulato «a ridosso del momento in cui la loro domanda di rinnovo del permesso di soggiorno viene esaminata dalla Questura», con percezione di redditi per un limitato periodo temporale, ma suscettibile di superare i limiti previsto dalla legge (Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2016, n. 2730), ma non anche il caso, come quello in esame, in cui non è stato posto all’esame dell’Amministrazione il contratto di lavoro dell’8 ottobre 2014 (richiamato nella sentenza del TAR e nella memoria depositata dall’appellante), che pertanto non poteva essere sottoposto a una tale valutazione prognostica".
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