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Nel caso in cui lo straniero eserciti il diritto al ricongiungimento familiare è necessario valutare

"(I)n tema di espulsione del cittadino straniero, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonchè dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica - con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorchè non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. con riferimento all'art. 8 C.E.D.U. e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost., diritto che limita l'ingerenza dell'autorità pubblica nella vita privata e familiare, ai sensi dell'art. 2 della C.E.D.U., solo se prevista dalla legge e quale misura necessaria ai fini della sicurezza nazionale, del benessere economico del Paese, della difesa dell'ordine e della prevenzione dei reati, della protezione della salute e della morale e della protezione dei diritti e delle libertà altrui (Cass. civ. sez. 6-1 n. 14610 del 13 luglio 2015)".

Per il testo integrale dell'ordinanza, clicca qui

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