Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro non si può convertire in permesso per motivi di studio
- Silia Gardini
- 13 lug 2016
- Tempo di lettura: 1 min
"7. L’appello non è fondato e va respinto.
7.1. Il Giudice di prime cure con una motivazione adeguata e condivisibile ha rilevato che, in base alla normativa vigente, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro non si può convertire in permesso per motivi di studio.
7.2. Non vi sono del resto i presupposti per un’estensione analogica dell’art. 5, comma 9, poiché, sebbene la sua ratio, come correttamente evidenziato dall’appellante, sia quella di consentire la permanenza sul territorio italiano agli stranieri che abbiano i requisiti per altro titolo rispetto a quello revocato, esso sotto il profilo testuale è specificatamente riferito ai titolari di un permesso di lungo soggiorno, in forza della maggiore stabilità che tale titolo garantisce, secondo uno schema di fondo che non lascia intravedere lacune, per gli altri titoli di soggiorno, suscettibili di essere colmate in via analogica.
Ciò non toglie, evidentemente, che l’appellante possa chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio secondo quanto previsto dagli artt. 44 bis (Visti di ingresso per motivi di studio) e 46 (accesso degli stranieri alle università) del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e dall’art. 39 della l. 286/1998".
Per il testo integrale della sentenza, clicca qui.
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