Ai sensi dell'art. 26, comma 7 bis del d. Lgs. 286/1998, il potere di revoca del permesso di sog
"3.2 Non sono fondati il secondo ed il terzo motivo che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente.
L’art. 26, comma 7 bis del d.Lgs 286 del 1998 così testualmente dispone: “la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.”
La norma configura in capo all’amministrazione un potere di natura vincolata che non ammette valutazioni in ordine alla gravità della condotta.
Tali elementi, infatti, attengono alla fase del giudizio penale. In quella sede, il giudice ha il potere di graduare la pena tenendo conto dei parametri fissati dall’art. 133 c.p.
Di contro, la norma del TU attributiva del potere in capo all’amministrazione non induce ad alcuna valutazione di pericolosità in concreto della condotta dello straniero né tanto meno una tale valutazione può essere oggetto del sindacato giurisdizionale da parte del giudice amministrativo.
La natura vincolata del potere che è attribuito all’amministrazione esprime, di contro, la volontà del legislatore di contrastare fenomeni di illegalità che riguardano non solo e non tanto la vendita e la distribuzione di prodotti contraffatti ma soprattutto la organizzazione e la produzione dei prodotti medesima che rappresenta una delle fonti di reddito di organizzazioni criminose.
4. Per le esposte considerazioni, il ricorso è infondato e va respinto".
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