La Regione può predisporre, nelle materie di sua competenza, sistemi di tutela e promozione per assi
La Corte costituzionale "dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera b); dell’art. 2, comma 1; dell’art. 3, comma 1; dell’art. 4, comma 2; dell’art. 8, comma 2; dell’art. 14, commi 1 e 2; dell’art. 17, commi 2, 5, 6 e 7; dell’art. 18, commi 1 e 3, e dell’art. 20, comma 1, della legge della Regione Campania 8 febbraio 2010, n. 6 (Norme per l’inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania), proposte, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera b); dell’art. 2, comma 1; dell’art. 3, comma 1; dell’art. 4, comma 2; dell’art. 8, comma 2; dell’art. 14, commi 1 e 2; dell’art. 17, commi 2, 5, 6 e 7; dell’art. 18, commi 1 e 3, e dell’art. 20, comma 1, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione agli articoli 3, comma 5, 4, 5, 10, 10-bis, 11, 13, 14, 19, 35 e 40, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 2, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione all’art. 40, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 5, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione all’art. 40, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18, commi 1 e 3, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione all’art. 35 del decreto legislativo n. 286 del 1998, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20, comma 1, della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione ed in relazione all’art. 39-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 16 della legge della Regione Campania n. 6 del 2010, proposta, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione ed in relazione all’art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e per violazione dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), con il ricorso indicato in epigrafe".
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