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Il mero ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non costitu

"9.1. - Quanto alla natura del termine fissato dall’art. 5, comma 4, del D.lgs. 286 del 1998 per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, la giurisprudenza da tempo si è pronunciata ritenendo che si tratti di un termine ordinatorio e sollecitatorio e non perentorio, al fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura ed evitare che lo straniero si possa trovare in una situazione di irregolarità (cfr. tra le tante, Cons. St., VI, 4 marzo 2008, n. 1219; 22 maggio 2007, n. 2594; 11 settembre 2006, n. 5240; 7 giugno 2005, n. 2654; Sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8063; cfr. anche T.a.r. Lazio, Roma, II sez. II, 1° marzo 2011, n. 1872; T.a.r. Toscana, sez. I, 19 gennaio 2006, n. 156; T.a.r. Lombardia, Milano, Sez. I, 7 giugno 2006, n. 1326).

Dunque, la mera circostanza del ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce una ragione sufficiente per respingere l’istanza di rinnovo.

10. - In conclusione, l’appello in esame va accolto, con il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado, sicché, in riforma della sentenza appellata, va annullato il decreto emesso dal Questore di Reggio Emilia in data 20 agosto 2015, ai fini del riesame del caso da parte della Questura e per un’approfondita rivalutazione della situazione personale e familiare del ricorrente, alla luce dell’esistenza dei legami familiari di cui all’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 268 del 1998."


Per il testo integrale della sentenza, clicca qui.

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