Il ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non può comportar
"(L)a spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza osta all'espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale mentre il ritardo nella presentazione può costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l'interessato (Cass. Sez. Un. 7892/2003 e successive conformi).
Inoltre il rifiuto, esplicito o per fatta concludentia, di ricevere l'istanza di rinnovo, ancorchè tardivamente proposta, del permesso di soggiorno scaduto, può integrare una situazione di addebitabilità all'Amministrazione della permanenza illegale ed essere idonea ad inibire l'esercizio del potere espulsivo fino alla definizione della richiesta, purché di tale comportamento dilatorio od ostruzionistico sia fornita la prova (Cass. 1907/2010, 18735/2010)".
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