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Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel cen

"Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21, comma 2, e art. 28, comma 2, si applicano, infatti, le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, che sono previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 - cui rinvia l'art. 21, cit. - per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento (Cass. 13117/2011, 15279/2015). Non ha dunque fondamento neppure l'argomentazione, addotta dal Tribunale, secondo cui avrebbe dovuto essere la persona trattenuta a chiedere di partecipare all'udienza: il D.Lgs. n. 286 cit., art. 14, comma 4, dispone invero che "l'interessato... è condotto nel luogo in cui il giudice tiene udienza", senza prevedere la necessità di una sua richiesta in tal senso".

Per il testo integrale dell'ordinanza, clicca qui

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