Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel CIE
- Alessia Battaglia
- 20 giu 2016
- Tempo di lettura: 1 min
"Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21, comma 2, e art. 28, comma 2, si applicano, infatti, le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, che sono previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 - cui rinvia l'art. 21, cit. - per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento (Cass. 13117/2011, 15279/2015). Non ha dunque fondamento neppure l'argomentazione, addotta dal Tribunale, secondo cui avrebbe dovuto essere la persona trattenuta a chiedere di partecipare all'udienza: il cit. D.Lgs. n. 286, art. 14, comma 4, dispone invero che "l'interessato... è condotto nel luogo in cui il giudice tiene udienza", senza prevedere la necessità di una sua richiesta in tal senso".
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