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Laddove si accerti in giudizio che la pretesa del ricorrente è manifestamente infondata, il giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato il presente

DECRETO DI PAGAMENTO

sul ricorso numero di registro generale 8824 del 2005, proposto da:

-omissis-, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Migliaccio, con domicilio eletto presso Luigi Migliaccio in Napoli, p.zza Cavour, 139;

contro

Ministero dell'Interno, Questore della Provincia di Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Iolanda Luce, con domicilio ope legis in Napoli Via Diaz C/0 Avvocatura Stato;

per la liquidazione di parcella al difensore incaricato di patrocinio a spese dello Stato nel giudizio avverso il diniego rilascio permesso di soggiorno - decreto del 13.3.2005

vista l’istanza per l’emissione di decreto di pagamento per onorari e spese per gratuito patrocinio avanzata dall’avv. Luigi Migliaccio per la rappresentanza e la difesa di -omissis-, nel giudizio n. r.g. 8824/2005;

visto il decreto di ammissione provvisoria al gratuito patrocinio adottato dalla competente in commissione nel 2005;

vista la sentenza che ha definito il ricorso che dispone fra l’altro la compensazione delle spese di lite;

considerato che la pretesa del ricorrente va ritenuta manifestamente infondata;

visti gli atti del fascicolo di causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ricordato che la competente commissione nei giudizi dinanzi al GA “… ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se… le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate” (art. 126 D.P.R. 115/2002) e che “… il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta ……., se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” (art. 136 co. 2 D.P.R. 115/2002);

considerato che la Corte Costituzionale, con ordinanza 17 luglio 2009, n. 220, ha tra l’altro riaffermato come sia dovuta la revoca del beneficio quando, a seguito del giudizio, risulti provato che la persona ammessa abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave;

che, nel caso specifico, la pretesa che l’interessata intendeva far valere è apparsa manifestamente infondata , dal momento che sia l’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 2006, sia la domanda nel merito è stata respinta con sentenza del 2007 , evidenziando le radicali carenze sia in fatto che in diritto della sua allegazione;

che conseguentemente, il provvedimento deve essere revocato, e la revoca ha effetto retroattivo (art. 136 c. 3 D.P.R. 115/2002);

che alla statuizione che precede non consegue statuizione sulle spese legali , atteso che il Collegio ritiene di confermare quanto statuito nella citata pronuncia di merito del 2007., che aveva disposto la compensazione delle spese,

Ritenuto, conclusivamente, che la istanza avanzata dal difensore non possa trovare accoglimento, in ragione della revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)

Revoca il beneficio della ammissione al patrocinio a spese dlelo Stato di -omissis-.

Il presente provvedimento è depositato presso la segreteria della sezione che provvederà a darne comunicazione alla parte istante.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente, Estensore

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Luca Cestaro, Consigliere

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