La possibilità di impugnare la decisione di trasferimento sulla base dell'erronea applicazione d
"1) L’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione, in particolare il suo secondo comma, è applicabile a un cittadino di un paese terzo che, dopo aver presentato una prima domanda di asilo in uno Stato membro, dimostri di essersi allontanato dal territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi, prima di presentare una nuova domanda di asilo in un altro Stato membro.
2) L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, letto alla luce del considerando 19 di quest’ultimo, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, un richiedente asilo può dedurre, nell’ambito di un ricorso presentato avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, la violazione della regola contenuta nell’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento".
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