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L’erronea applicazione del criterio relativo al rilascio di un visto può essere fatta valere dal ric

"L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce del considerando 19 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, un richiedente asilo può invocare, nell’ambito di un ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, l’errata applicazione di un criterio di competenza di cui al capo III di detto regolamento, in particolare del criterio relativo al rilascio di un visto, previsto all’articolo 12 del medesimo regolamento".

Per il testo integrale della decisione clicca qui

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