Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno devono essere valutati anche gli elementi
- Silia Gardini
- 3 giu 2016
- Tempo di lettura: 1 min
"Si deve anche considerare che, ai sensi dell’art 5 comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998, in sede di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno, devono essere valutati anche gli elementi sopraggiunti che ne consentono il rilascio (cfr. Consiglio di Stato n. 4805 del 2015; n. 1280 del 2015). Tale disposizione è chiaramente applicabile anche nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno, che costituisce una ipotesi speciale di rinnovo, come risulta dalla previsione dell’art 14 comma 3 del d.p.r. 394 del 1999, per cui con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.Il ricorso e i motivi aggiunti sono, quindi, fondati e devono essere accolti con annullamento dei provvedimenti impugnati e salva la ulteriore attività amministrativa."
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