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Il raggiungimento della soglia minima reddituale richiesta ai fini del rilascio o rinnovo del permes

"4.5. La circostanza del nuovo rapporto lavorativo è precedente all’emissione del provvedimento e, secondo quanto emerge dalla lettura di questo e diversamente da quanto prospetta il Ministero appellante, ben nota all’Amministrazione, che la definisce “attuale”, siccome risultante dalle verifiche nelle banche dati.

4.6. Ora la giurisprudenza di questo Consiglio, proprio nel valorizzare la prospettiva prognostica nel senso sopra precisato, ha chiarito che il raggiungimento della soglia minima può anche essere valutato con una certa elasticità, alla luce delle concrete possibilità di un incremento del reddito percepito dallo straniero (Cons. St., sez. III, 29.5.2015, n. 2699; Cons. St., sez. III, 18.12.2015, n. 5775), possibilità concrete che, nel caso di specie, erano ragionevolmente ipotizzabili dall’Amministrazione.

4.7. Il provvedimento di diniego non ha perciò correttamente valutato se il reddito percepito, alla luce di tali concrete possibilità, potesse o meno soddisfare i requisiti previsti dalla normativa, in considerazione del fatto che nel primo anno esso fosse di poco inferiore alla soglia stabilita per il fatto che egli svolgesse il rapporto quale apprendista.

5. Ne segue che, per queste ragioni, il provvedimento è illegittimo e deve essere annullato, per violazione dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998 nel senso sopra inteso, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, che rivaluterà la sussistenza di una adeguata situazione reddituale dello straniero alla luce delle ragioni e nei limiti sin qui esposti."


Per il testo integrale della pronuncia, clicca qui.

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