Sotto il profilo della "doverosità" del rilascio del permesso di soggiorno, il caso del mi
"5. In ordine al quadro normativo di riferimento giova ricordare che l’art. 31 del D.LGS. n. 286/1998 contiene disposizioni concernenti il soggiorno dello straniero minorenne, prevedendo un trattamento di favore (relativamente differenziato a seconda che si tratti di soggetto con età inferiore ovvero superiore a quattordici anni) e che tali disposizioni si riferiscono, in modo esplicito, al minorenne convivente con i genitori stranieri ma regolarmente soggiornanti in Italia ovvero convivente con un affidatario del pari straniero e regolarmente soggiornante.
Da esse si desume che in tali condizioni il rilascio del permesso di soggiorno al minorenne è un atto dovuto.
Pure se non è esplicitamente considerata l’ipotesi di un minorenne straniero in affidamento ad un cittadino italiano, tuttavia si deve ritenere “a fortiori” che anche in tal caso il rilascio del permesso di soggiorno sia un atto dovuto. Inoltre l’art. 31 non contiene disposizioni esplicite riferite al minorenne straniero, che non conviva con i genitori né con un affidatario e che, pertanto, venga sottoposto a tutela per atto dell’autorità giudiziaria.
6. Pertanto il Collegio, nella presente controversia, deve valutare se il caso del minore sottoposto a tutela sia da assimilare (per il profilo che qui interessa) al caso del minore in affido. Ad avviso del Collegio le due ipotesi sono assimilabili. Detta corrispondenza è riconosciuta da giurisprudenza consolidata ai fini dell’applicazione dell’art. 32 dello stesso D.LGS. n.286/1998; ciò anche per effetto della sentenza della Corte costituzionale, n. 198/2003, la quale con una pronuncia “interpretativa di rigetto” ha dichiarato infondata una questione di costituzionalità sollevata contro l’art. 32 con riguardo all’asserita disparità di trattamento tra il minore in affido e quello sottoposto a tutela.Per ragioni di coerenza logica e sistematica, pertanto, l’assimilazione dell’istituto della tutela a quello dell’affidamento ai fini del soggiorno del minore straniero deve valere anche per l’art. 31 (come per l’art. 32).7. Pertanto, applicando gli esposti principi alla fattispecie all’esame, risulta evidente che il rilascio di un permesso di soggiorno (ai sensi dell’art. 31) era un atto dovuto e che non vi era spazio per quelle valutazioni discrezionali che invece la Questura ha creduto di poter effettuare".
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