L'apertura dell'accesso al servizio civile è, dunque, per tutti i cittadini stranieri che ri
- Alessia Battaglia
- 20 mag 2016
- Tempo di lettura: 1 min
"Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, del D.Lgs. n. 77 del 2002, art. 3, comma 1, ove la P.A., nell'emanare un bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale, inserisca, tra i requisiti e le condizioni di ammissione, il possesso della cittadinanza italiana, e non consenta per tal modo l'accesso ai cittadini stranieri che risiedono regolarmente in Italia, essa pone in essere un comportamento discriminatorio, per ragioni di nazionalità, avverso il quale è esperibile dinanzi al giudice ordinario, da parte del soggetto leso, l'azione testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 44.
Invero, l'esclusione del cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato dalla possibilità di prestare il servizio civile nazionale realizza una discriminazione diretta per ragioni di nazionalità, perchè - impedendogli di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale nell'ambito di un istituto rivolto a favorire la partecipazione e la condivisione dei valori costituzionali della Repubblica - preclude allo stesso non- cittadino, in violazione del principio di parità di trattamento, il pieno sviluppo della sua persona e l'integrazione nella comunità di accoglienza.
Ai fini dell'accesso al servizio civile nazionale, non può richiedersi una particolare intensità del vincolo tra stranieri regolari e comunità di accoglienza, del tipo di quella derivante dal possesso di un determinato tipo di permesso di soggiorno o dalla durata della residenza in Italia".
Per il testo integrale della sentenza, clicca qui
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