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Il minore straniero sottoposto a tutela, al raggiungimento della maggiore età, può conseguire la con

"5. A seguito di una puntuale ricostruzione della normativa (art. 32, c. 1 e 1-bis, d.lgs. n. 286/1998; art. 25, c. 1, legge n. 189/2002; art. 1, c. 22 lett. v, legge n. 94/2009) si sostiene infatti che le disposizioni intervenute nel tempo consentissero comunque al minore straniero affidato in tutela di conseguire, in base a un’interpretazione secondo ragionevolezza, la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, richiamando anche le sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2003 e 222/2011. Infatti, già prima della novella ex legge n. 94/2009, si è ritenuto che i soggetti che avessero compiuto la maggiore età prima dell’entrata in vigore della legge n. 189/2002 o nei due anni successivi, non avrebbero mai potuto partecipare, in termini materiali e giuridici, ad un progetto d’integrazione sociale e civile della durata minima di due anni prima del compimento della maggiore età, come previsto dal c. 1-bis, così introdotto al citato art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998. (...)


8. A sostegno della esposta interpretazione va richiamata la sopravvenuta ultima modifica dell’art. 32 con il decreto legge n. 89/2011 (convertito in legge n. 129/2011).

Infatti, con la nuova formulazione dell’art. 32, il legislatore ha ripristinato la distinzione tra minori stranieri “non accompagnati” e minori stranieri “comunque affidati”, prevedendo solo per i primi, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, la necessità che siano ammessi a frequentare, per almeno due anni, un progetto di integrazione sociale e civile, mentre per i secondi si richiede il solo parere favorevole del Comitato per i minori stranieri.

In forza delle innovazioni sopravvenute, dunque, il ricorrente, in quanto minorenne sottoposto a tutela, non rientra più nella condizione ostativa costituita dalla circostanza di non essere stato ammesso, per un periodo non inferiore a due anni, ad un progetto di integrazione sociale e civile;. condizione già indispensabile per l’ottenimento del permesso di soggiorno a seguito di un precedente permesso per minore età.

Quanto all’applicabilità della norma ulteriormente modificata, pur tenendo conto del principio del “tempus regit actum”, tuttavia, interpretandola sulla base dei principi di solidarietà, di economicità dell’azione amministrativa e di effettività della tutela giurisdizionale il Collegio non può che rilevare l’illegittimità di un provvedimento, che, in presenza di una nuova istanza dell’interessato, l’Amministrazione stessa sarebbe costretta, comunque, a revocare sulla base della normativa sopravvenuta .

In ogni caso il Collegio ha già avuto modo di interpretare la recente modifica come norma di interpretazione autentica di quelle preesistenti con la conseguenza di ritenerla quindi applicabile anche a tutte le situazioni ancora in corso di minori affidati o sottoposti a tutela (cfr. in particolare n. 269/2013)."


Per il testo integrale della sentenza, clicca qui.

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