Il mandato di arresto europeo deve contenere fonti di prova relative all'attività criminosa e al
"Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, in tema di mandato di arresto europeo, la sussistenza dei gravi indizi cui è subordinata, L. 22 aprile 2005, n. 69, ex art. 17, comma 4, la consegna della persona ricercata richiede che il mandato sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente "seriamente evocativo" di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna. Pertanto, non è necessario che il mandato di arresto contenga una elaborazione dei dati fattuali che pervenga alla conclusione della gravità indiziaria, ma è necessario e sufficiente che le fonti di prova relative all'attività criminosa ed al coinvolgimento della persona richiesta - emergenti dal contenuto intrinseco del mandato o, comunque, dall'attività supplementare inviata dall'autorità emittente - siano astrattamente idonee a fondare la gravità indiziaria sia pure con la sola indicazione delle evidenze fattuali a suo carico mentre la valutazione in concreto delle stesse è riservata all'autorità giudiziaria del paese emittente (v. ex plurimis Sez. 6, n. 44911 del 06/11/2013 - dep. 07/11/2013, P.G. in proc. Stoyanov, Rv. 257466)".
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