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Se l'extracomunitario, per ottenere il permesso di soggiorno, produce documentazione attestante

2.5. (...) Le comunicazioni a scopo partecipativo hanno la funzione di permettere un effettivo confronto tra l'Amministrazione e i privati anteriormente all'adozione di un provvedimento negativo, in modo che non siano trascurati elementi istruttori utili alla decisione finale.

Deve, dunque, affermarsi che la mancanza della comunicazione ex art.10 bis l. n. 241 del 1990 incide sulla validità dell'atto conclusivo del procedimento, in presenza di un atto a contenuto discrezionale laddove l’amministrazione non dimostri in giudizio che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente deliberato.

Nei limiti previsti dall'art. 21 octies, comma 2, l.241/1990, ossia qualora abbia determinato un deficit istruttorio, la mancata comunicazione del preavviso di diniego determina l’annullamento del provvedimento (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, 27/06/2013, n. 3525).

2.6. - Nel caso di specie, l’amministrazione non ha effettuato la comunicazione che, contrariamente all’avviso del primo giudice, non avendo l’annullamento del precedente permesso di soggiorno natura vincolata, ben avrebbe potuto consentire alla destinataria di comprovare la sua situazione familiare e la sua effettiva residenza, contrastando adeguatamente e documentalmente le risultanze dell’indagine di polizia.

2.7. - Difatti, la pubblica Amministrazione può negare il rilascio del permesso di soggiorno e revocare quello eventualmente già rilasciato se l'extracomunitario, al fine di ottenerlo, ha prodotto in sede procedimentale documentazione attestante falsamente il possesso di uno dei requisiti e a tal fine non è determinante che il giudizio penale relativo al reato di falso non sia stato ancora avviato o non sia ancora concluso e, pertanto, non si abbia certezza circa il reato di falsificazione e su chi l'abbia materialmente commesso, considerato che l'art. 5 comma 8 bis, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286 sanziona penalmente non solo chi ha materialmente commesso la contraffazione o l'alterazione di documenti, ma anche chi abbia soltanto utilizzato documenti contraffatti o alterati per il rilascio di un titolo di soggiorno.

Tuttavia, ai fini del diniego o della revoca del titolo di soggiorno, se non è necessario che la falsità degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, l'Autorità amministrativa deve però procedere ad una autonoma valutazione secondo il criterio di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro (C.d.S. sez. III, 23/01/2015, n. 390; 23/06/2014, n. 3182).

3. - In conclusione, l’appello va accolto nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata va dichiarato illegittimo il decreto del Questore di Caserta impugnato, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.


Per il testo integrale della sentenza, clicca qui.

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