La durata della residenza non è una circostanza idonea a differenziare ragionevolmente le posizioni
La Corte costituzionale statuisce che "il canone di selezione previsto [dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri)] per diversificare l’accesso alle prestazioni [di assistenza sociale, di natura economica, e alle agevolazioni per la frequenza scolastica] risulta [...] incompatibile con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, dato che la mera durata della residenza non può essere ritenuta una circostanza idonea a differenziare in modo ragionevole le posizioni dei potenziali interessati alla provvidenza in questione.
La disposizione impugnata deve pertanto essere dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui esige il requisito in discorso".
In particolare, la Corte costituzionale: "1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, commi 3, lettera c), e 6, limitatamente al riferimento alla lettera «c)», della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri);
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, lettera g), secondo periodo, limitatamente alle parole «e alla relativa durata», e dell’art. 10, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2011;
3) dichiara, in applicazione dell’articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2011;
4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2011;
5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 3, secondo periodo, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2011;
6) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 3 e 5, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2011;
7) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 31 agosto 1974, n. 7 (Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio), lettera aggiunta dall’articolo 16, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2011, limitatamente alle parole «da almeno cinque anni»;
8) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 novembre 2004, n. 9 (Diritto allo studio universitario), lettera aggiunta dall’articolo 16, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2011, limitatamente alle parole «da cinque anni»;
9) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 marzo 1987, n. 5 (Incentivazione della conoscenza delle lingue), come sostituito dall’articolo 16, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2011, limitatamente alle parole «ininterrottamente per un anno»".
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