L’irreperibilità conseguente al mancato assolvimento dell’onere di comunicare al Questore la variazi
"Come è noto, “la lettera raccomandata si reputa conosciuta dal giorno in cui è legittimamente dichiarata la compiuta giacenza del plico. Si è, infatti, sostenuto che il recapito del plico a mezzo lettera raccomandata avviene con consegna diretta al destinatario o alle persone abilitate a riceverlo in suo luogo, indicate dall'art. 38 comma 2, del regolamento di esecuzione del Codice Postale approvato con D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655. Il successivo art. 40, comma 4, nel prevedere che sia dato avviso di giacenza tutte le volte in cui non sia stata possibile la distribuzione con consegna al destinatario, consente di presumere la conoscenza alla data di rilascio dell'avviso di giacenza presso l'ufficio postale” (ex multis, da ultimo, T.A.R. Veneto, Sez. III, 20 gennaio 2016, n. 54).
Ritiene il Collegio che il predetto orientamento, espresso - in via generale - in relazione alla notificazione e comunicazione degli atti amministrativi, debba essere declinato in modo parzialmente differente nell’ambito dei procedimenti connessi ai titoli di soggiorno spettanti agli stranieri.
E ciò per un duplice ordine di ragioni:- da un lato, l’esito negativo delle comunicazioni dell’Amministrazione allo straniero fa sorgere nella stesse – in un’ottica di leale collaborazione con il privato – l’onere di reiterare tali tentativi e di accertare le ragioni del loro eventuale fallimento, anche tramite sopralluoghi (in termini, T.A.R. Emilia Romagna, Sez. I, 30 ottobre 2014. n. 1025);- dall’altro, l’irreperibilità conseguente al mancato assolvimento dell’onere di comunicare al Questore la variazione di domicilio non è ritenuta sufficiente ragione per il diniego del permesso di soggiorno (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 13 marzo 2012, n. 2461; T.A.R. Campania, Salerno, 10 gennaio 2015 n. 70).
Ne deriva che, a fortiori, non può farsi discendere tout court il rigetto dell’istanza da una mancata integrazione documentale richiesta con una raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza, senza aver prima esperito ulteriori tentativi volti a verificare l’effettiva irreperibilità; tentativi che, naturalmente, vanno coordinati con l’esigenza di pervenire comunque ad una definizione in tempi ragionevoli del procedimento.
Nel caso di specie, tuttavia, non è stato svolto alcun accertamento circa l’effettiva irreperibilità dell’istante né vi è stato un successivo tentativo di comunicazione dopo il fallimento del primo. Il provvedimento gravato, alla luce di quanto su esposto, è illegittimo per essere stato adottato all’esito di un procedimento non assistito dalle necessarie garanzie partecipative."
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