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Non può procedersi alla consegna di un condannato se il fatto per il quale si procede non costituisc

"(S)econdo un a prevalente interpretazione "in tema di mandato di arresto europo, per la sussistenza del requisito della doppia punibilità di cui all'art. 7 della L. n. 69 del 2005 è sufficiente che l'ordinameto italiano contempli come reato il fatto per il quale la consegna è richiesta al momento della proposizione della domanda da parte dello Stato di emissione, mentre non è necessaria la rilevanza penale del medesimo alla data della sua commissione" (...)

In realtà tale principio, qui condiviso, implica che debba aversi riguardo al momento della decisione, oltre che a quello della richiesta, essendo invece irrilevante il momento di commissione del fatto"

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