top of page

Alcune condanne penali, fra le quali quella per furto aggravato dalla violenza sulle cose, sono cons

"Questo Collegio osserva che il punto centrale della controversia è la questione del carattere tassativamente ostativo (o meno) della condanna penale riportata dall’interessato per furto aggravato dalla violenza esercitata sulle cose. La sentenza di primo grado non ha ritenuto necessario approfondire tale aspetto, nel dichiarato convincimento che gli ulteriori elementi addotti nel provvedimento del Questore (segnalazioni di polizia per altri presunti reati; insufficienza dei redditi) concorressero comunque a giustificare la revoca del permesso di soggiorno, quand’anche non si volesse attribuire alla condanna penale una efficacia automaticamente vincolante.

Non si legge, invece, nella sentenza appellata un rigetto (neppure implicito) della tesi fondamentale del ricorso di primo grado: cioè che le condanne penali non possono mai essere considerate “ex se” vincolanti e preclusive del permesso di soggiorno.

8. Affrontando, dunque tale questione, logicamente prioritaria, si osserva che il combinato disposto dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998, mediante il rinvio all’art. 380, commi 1 e 2 c.p.p., effettivamente configura come tassativamente ostative diverse condanne penali, fra le quali quella per furto aggravato dalla violenza sulle cose – ossia il reato contestato al ricorrente. L’automatismo preclusivo (ovvero espulsivo) introdotto con le disposizioni citate è stato giudicato non contrastante con i principi costituzionali dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 2008. In particolare la Corte ha giudicato che non costituisca vizio la mancata valorizzazione di elementi quali la modesta entità del fatto (sempreché, s’intende, rientrante nella previsione di una determinata norma penale) oppure la concessione, da parte del giudice penale, della sospensione condizionale della pena.

9 Alla luce di queste considerazioni, dunque, il decreto impugnato in primo grado appare sufficientemente motivato con il riferimento alla condanna penale, ritenuta “ex se” ostativa.

10. E’ vero, tuttavia, che il carattere automaticamente ostativo delle condanne penali ha subìto una relativa attenuazione grazie al decreto legislativo n. 5/2007. Le nuove disposizioni hanno lasciato fermo l’automatismo espulsivo nella generalità dei casi, sottraendo, tuttavia, a tale regime il caso dello straniero in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo e quello dello straniero che abbia legami familiari in Italia. Nel caso in esame, tuttavia, non sussistono di fatto le condizioni del trattamento più favorevole. Quanto alla durata del soggiorno, sta di fatto che la condanna penale è stata pronunciata quando l’interessato si trovava in Italia da soli quattro anni, durante i quali, peraltro, i suoi redditi da lavoro erano sempre stati inferiori ai parametri minimi stabiliti (circostanza incontroversa in punto di fatto) a riprova della precarietà del suo inserimento in un positivo contesto socio lavorativo. Quanto ai legami familiari, poi, si osserva che la Questura di Milano (dopo l’ordinanza cautelare di questa Sezione) ha replicato che non risultano situazioni di convivenza con i parenti e che le disposizioni concernenti la protezione dell’unità familiare degli stranieri (cfr. direttiva comunitaria n. 86/2003) fanno riferimento solo alle relazioni fra coniugi ovvero fra genitori e figli, e non anche a quelle fra parenti di altro grado."


Per il testo integrale della pronuncia, clicca qui.

Post recenti
Archivio
Cerca per tag
Non ci sono ancora tag.
bottom of page