L’accertata falsità della dichiarazione di esistenza di un rapporto di lavoro non determina una prec
"Questa Sezione in numerosi precedenti e, da ultimo, nella sentenza n. 5880 del 30 dicembre 2015, ha chiarito che, qualora lo straniero denunci un rapporto di lavoro con una determinata persona, ma l’esistenza di tale rapporto non trovi conferma a seguito dei riscontri effettuati dall’Amministrazione, come è avvenuto nel caso di specie per il contratto stipulato in principio con la ditta -OMISSIS-, ciò giustifica il rigetto della domanda di permesso di soggiorno, per mancanza del necessario presupposto (il rapporto di lavoro), ma ha anche precisato per altro verso che, dal momento che la situazione dell’accertata falsità di tale rapporto non determina una preclusione tassativa al rilascio del permesso, non vi è motivo per non applicare l’art. 5, comma 5, del d. lgs. 286/1998, nella parte in cui dispone che, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, si tenga conto degli elementi sopravvenuti quali, per l’appunto, la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro.
Tale principio rileva a maggior ragione, nel caso di specie, nel quale è mancato – vizio, questo, dedotto dall’appellante con il terzo motivo di gravame – il preavviso di rigetto, previsto dall’art. 10-bis della l. 241/1990, poiché, a fronte della sua comunicazione, l’interessato avrebbe potuto rappresentare all’Amministrazione la stipula di un nuovo contratto di lavoro, nel frattempo concluso con la Cooperativa -OMISSIS-, dove veniva assunto, a far data dal 19 gennaio 2015 e, quindi, prima dell’emissione del provvedimento negativo (...)".
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