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Avverso il diniego di visto di reingresso sulla base di un permesso per motivi familiari smarrito, l

"Con il presente gravame la ricorrente impugna un diniego di visto di reingresso sulla base di un permesso per motivi familiari non ancora scaduto, ma smarrito.

L’art. 30, comma 6, d.lgs. n. 286/98, prevede che “contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150” (che prevede la competenza del Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza) (cfr., ex multis, Sentenza Tar Lazio Terza Ter 01156/2015 e I quater 8503/2011; T.A.R. Campania, Sezione Sesta, n. 1069 del 13/02/2015; T.A.R. Piemonte, sez. I, 15 giugno 2012, n. 734; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 7 maggio 2012, n. 295; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 23 novembre 2010, n. 8059, T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 30 agosto 2010, n. 4425, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 16 gennaio 2007, n. 275).

Secondo la giurisprudenza amministrativa sussiste la giurisdizione del giudice ordinario anche in ipotesi di visto di reingresso, qualora emergano “elementi che espressamente e/o implicitamente provino che detto reingresso è volto a consentire [al cittadino straniero] di ricongiungersi con i suoi familiari” (arg. ex Cons. Stato, sez. IV, 13 giugno 2013, n. 3268; ma vedi anche Tar Lazio III ter 2845/2014 e I quater n. 914/2012).

La Corte di Cassazione ha da tempo affermato la natura di diritti soggettivi dei diritti all'unita' familiare ed al ricongiungimento familiare, il cui riconoscimento e' disciplinato da un apposito procedimento amministrativo di natura complessa ed a formazione progressiva, che coinvolge un'attività valutativa dell'autorità amministrativa e dell'autorità diplomatica di natura non discrezionale, ma vincolata all'accertamento dei requisiti e delle condizioni stabiliti dalla legge, e l'eventuale ricorso, di natura non impugnatoria, al Giudice ordinario, secondo quanto previsto dal menzionato del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 30, comma 6 (così, Cass. [ord.], sez. un., 24-10-2014, n. 22612, ma vedi anche sentenze Cass. S.U. n. 15247 del 2006, n. 21108 del 2013, nonché le ordinanze nn. 17574 del 2010, 7218 del 2011, 22307 del 2013)."


Per il testo integrale della sentenza, clicca qui.

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