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Tra illegittimità e infondatezza: la Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16/2011 i

La Corte costituzionale dichiara: 1) l’illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16/2011, "nella parte in cui subordinano l’accesso alle prestazioni ivi indicate [rispettivamente: contributi economici straordinari e interventi regionali in materia di diritto allo studio] al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi, anziché al solo requisito della residenza";

2) "l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2011, nella parte in cui, per gli stranieri di cui all’art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), subordina l’accesso alle prestazioni indicate dai precedenti artt. 2 e 8, comma 2, al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi";

3) "dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, 5, 6, comma 1, e 7 della legge regionale n. 16 del 2011". Tali disposizioni subordinano l'attribuzione di assegni e interventi finanziari a favore delle famiglie al requisito della residenza di uno dei genitori protratta da almeno ventiquattro mesi. Tuttavia, in tali casi, secondo la Corte le questioni sono infondate, poiché il legislatore “non viene incontro ad un bisogno primario dell’individuo che non tollera un distinguo correlato al radicamento territoriale, ma appronta misure che eccedono il nucleo intangibile dei diritti fondamentali della persona umana, e che premiano, non arbitrariamente, il contributo offerto dalla famiglia al progresso morale e materiale della comunità costituita su base regionale”.


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