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La tardività della dichiarazione tributaria non costituisce di per sé elemento valido per il diniego

"Passando all’esame del motivo d’appello, (...) ritiene la Sezione che la tesi dell’appellante sia fondata, in quanto l’Amministrazione ha erroneamente applicato le norme in materia di immigrazione, attraverso un improprio rinvio alla normativa tributaria.Correttamente l’appellante ha rilevato che la stessa norma di riferimento (l’art. 2, comma 7 del d.P.R. n. 322 del 1998), pur avendo equiparato la dichiarazione tardiva a quella omessa, ha nondimeno previsto che le dichiarazioni tardive valgono ai fini della riscossione: ai fini tributari, la dichiarazione tardiva comporta se del caso l’irrogazione delle relative sanzioni, ma di certo non si può considerare inesistente. Inoltre, quanto all’applicazione delle disposizioni del d.lg. n. 286 del 1998, la dichiarazione resa ai fini fiscali rileva comunque come elemento da valutare – unitamente ad altri elementi – ai fini della possibilità del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno.Ne consegue che la tardività della dichiarazione tributaria non costituisce di per sé un elemento cui riconnettere automaticamente il diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, essendo tenuta l’Amministrazione a valutarla comunque, al fine di accertare il possesso dei necessari requisiti reddituali."


Per il testo integrale della pronuncia, clicca qui.

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