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Il possesso di un reddito minimo, idoneo al sostentamento dello straniero, costituisce condizione so

"L’insufficienza del reddito conseguito dal ricorrente (...) sostiene adeguatamente la disposizione con la quale il questore ha provveduto a revocare nei suoi confronti il permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Il signor - OMISSIS -, infatti, dimostra di possedere un reddito di molto inferiore a quello richiesto dall’art. 26 per il rilascio del permesso per lavoro autonomo non rilevando la liquidazione a suo favore della pensione di invalidità che non concorre alla quantificazione del predetto reddito.

Ritiene il Collegio di voler aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero costituisce condizione soggettiva non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, mentre l'insussistenza del requisito integra motivo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1231 del 10 marzo 2015). E’ chiaro, infatti, che lo straniero deve dimostrare di avere fonti lecite di sostentamento".


Per il testo integrale della sentenza, clicca qui.

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