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Il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia deve fond

"Giova ricordare, in via di diritto, che il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del testo unico n. 286/1998, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 189/2002, qualifica come tassativamente ostative del rilascio (o se del caso del rinnovo) del permesso di soggiorno talune condanne penali, fra le quali tutte quelle “in materia di stupefacenti”. Pertanto, in linea di principio, in presenza di una condanna di questo genere il rifiuto del permesso di soggiorno (o del suo rinnovo) è un atto dovuto e vincolato e non occorre che in motivazione si dia conto di una valutazione discrezionale riferita alla pericolosità sociale del soggetto, in quanto per legge la pericolosità sociale si presume in re ipsa.

Peraltro, al principio ora richiamato sono state introdotti, a titolo di eccezione, vari temperamenti, ossia ipotesi nelle quali la condanna penale non è più considerata tassativamente ostativa, ma è solo un elemento di giudizio da valutare, insieme ad altri elementi, nel contesto di un giudizio discrezionale riferito alla effettiva pericolosità sociale del soggetto.

In particolare, il citato art. 5 comma 5 è stato integrato dal d.lgs. n. 5/2007 che prevede tale regime di maggior favore, fra l'altro, nel caso di uno straniero che sia stato parte di una procedura di ricongiungimento familiare. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza n. 202/2013 (che peraltro era stata già anticipata sul punto dalla giurisprudenza del giudice amministrativo), ha esteso il beneficio a tutti gli stranieri che, pur senza essere stati parte di una formale procedura di ricongiungimento, abbiano in Italia “legami familiari” analoghi a quelli che, dandosene la necessità, giustificherebbero una domanda di ricongiungimento.

In proposito la sentenza n. 202/2013 ha affermato che “la tutela della famiglia e dei minori implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia, debba fondarsi su un'attenta ponderazione della pericolosità concreta ed attuale dello straniero condannato senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati”.


Per il testo integrale della sentenza, clicca qui

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