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Permesso di soggiorno: l'Amministrazione, prima di archiviare un'istanza di rinnovo, deve va

"L’amministrazione, a fronte della mancata integrazione documentale richiesta, correttamente, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, non ha altrettanto correttamente fatto applicazione:

a) della norma dell’art. 5, comma 5, che così come interpretata dalla Corte Costituzionale, impone, in ogni caso, la valutazione dei legami familiari che lo straniero richiedente abbia nel territorio dello Stato, valutazione nel caso di specie del tutto omessa nonostante la storia personale dell’istante (risiedente in Italia sin dal 1997 e ivi frequentante tutti i corsi di studi);

b) della norma dell’art. 5, comma 9, secondo cui “Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.”


Considerato che la ricorrente ha presentato, alla Prefettura di Reggio Calabria (...) istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, l. n. 91/1992, essendo residente in Italia da più di dieci anni – procedimento tutt’oggi ancora pendente -, in carenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio, la competente amministrazione avrebbe dovuto vagliare la possibilità di rilasciare il diverso permesso di soggiorno per il quale sussistono i requisiti e le condizioni, ai sensi dell’art. 5, comma 9, d. lgs. n. 286/1998, ovvero il permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza, previsto dall’art. 11, comma 1, lett. c, d.p.r. n. 384/1999, in favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento."


Per il testo integrale della sentenza, clicca qui

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