Nel concedere la cittadinanza italiana, l'Amministrazione gode di un'ampia discrezionalità (
"(N)on può non ribadirsi l’ampia sfera di discrezionalità circa la possibilità di concedere o meno la cittadinanza, con valutazione che si estende non solo alla capacità dello straniero di ottimale inserimento nella comunità nazionale nei profili dell'apporto lavorativo e dell'integrazione economica e sociale, ma anche in ordine all'assenza di "vulnus" per le condizioni di sicurezza dello Stato; e sotto tale aspetto ben possono assumere rilievo condotte che si rivelino, anche solo potenzialmente, idonee incidere sulle condizioni ( cui va riservato il massimo grado di salvaguardia) di ordine e di sicurezza pubblica.
E’ bene ricordare che, sul piano più generale, la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che “la sicurezza dello Stato costituisce interesse sostanziale, insopprimibile della collettività in quanto afferente alla tutela della salus rei publicae” (giur.za pacifica e datata; ved. sent. n. 86/1977 e di recente n. n.24 del 13.2.2014), e si salda con l'esigenza di salvaguardare supremi interessi riferibili allo Stato-comunità; la sua tutela si pone dunque quale strumento necessario per raggiungere il fine della sicurezza, esterna e interna, per garantirne l'esistenza stessa dello Stato, l'integrità, nonché l'assetto democratico: valori costituzionali rispetto ai quali altri valori - pure di rango costituzionale primario - sono fisiologicamente destinati a rimanere recessivi. A tanto poi va aggiunto che l’attuale momento storico di allarmante recrudescenza di fenomeni terroristici ed estremisti d’ispirazione sedicente nazionalista e/o religiosa rende ancor più comprensibile la particolare prudenza e cautela che ispira l’azione amministrativa nel settore de quo (ved. in tal senso su questione analoga a quella corrente, Cons. St. n. 1084 del 2015). A tal riguardo tornano utili, e si rivelano tuttora attuali, le seguenti affermazioni del Giudice amministrativo: << le delicate questioni sollevate (dallo straniero interessato) risulterebbero meritevoli di considerazione ove l'ordinamento consentisse la revoca del decreto di concessione della cittadinanza italiana, in presenza di circostanze sopravvenute che consentissero l'esercizio di un potere di riesame. In tal caso, infatti, ove fosse giuridicamente possibile non annoverare più tra i cittadini italiani chi non abbia mantenuto un comportamento coerente con lo status assunto col provvedimento concessorio, il Ministero potrebbe seguire un più largo criterio di concessione della cittadinanza, con la serenità di poter revocare il decreto ove successivi accadimenti evidenziassero la non meritevolezza della misura.
Invece, nell'attuale quadro normativo il decreto di concessione della cittadinanza - in quanto attributivo di uno status - risulta irrevocabile. È pertanto del tutto ragionevole che l'Amministrazione eserciti con cautela il proprio potere di concedere la cittadinanza ....”: testualmente Cons. St. n. 5103 del 2007)".
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