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Lo straniero con permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale può ottenere la conversione

"Ciò posto in facto, si osserva in iure che in base all’art 24, co 4, T.U.I., lo straniero che abbia fatto ingresso in Italia con un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale può ottenere la conversione del proprio titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (e non anche in permesso di soggiorno per lavoro autonomo), ma solo dopo aver fatto rientro nel paese di provenienza e nel rispetto delle quote di cui all’art. 29, D.P.R. n. 394/1999. Ciò in quanto, avendo lo straniero usufruito di una procedura agevolata per poter conseguire il permesso per lavoro stagionale, regolata da un proprio regime dei flussi di ingresso previsti dall’art. 3, comma 4, del T.U. dell’immigrazione, egli è tenuto allo stretto rispetto di tutte le regole del titolo conseguito, tra cui il rientro nel paese di origine alla scadenza, senza che questa sua condizione di “lavoratore stagionale” possa consentirgli di percorrere una via “privilegiata” alla permanenza nel nostro territorio, in elusione alle limitazioni di cui al citato art. 3, comma 4, T.U.I.. ( cfr. Cons. Stato, Sez. III, 28.9.2015 n. 4532) .

Ne consegue che il ricorrente non ha titolo ad ottenere il richiesto permesso di soggiorno per lavoro autonomo, sia perché alla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale non ha fatto rientro nel paese di provenienza, sia perché il titolo di soggiorno posseduto non gli consente di accedere alla tipologia di permesso richiesta.

La peculiarità del titolo posseduto (visto d’ingresso per lavoro subordinato stagionale), rilasciato per esigenze temporanee e stagionali, non consente di salvaguardare le stesse aspettative di permanenza di lungo periodo offerte dal titolo di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, che, secondo una parte della giurisprudenza amministrativa, può essere rinnovato anche dopo la sua scadenza. In caso contrario, verrebbe incentivata la permanenza clandestina di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale allo scopo di facilitare l’acquisizione di un nuovo titolo dopo la scadenza del precedente e lo straniero, nel periodo intermedio, verserebbe in una condizione d’illegalità (anche lavorativa) non tollerabile per obiettive ragioni di ordine pubblico".


Per il testo integrale della sentenza, clicca qui

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