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Lo straniero che richiede il visto d'ingresso deve fornire all'Amministrazione prova delle c

"Secondo quanto in più occasioni evidenziato da questo Tribunale (TAR Lazio - Roma n. 7792/2015; TAR Lazio – Roma n. 1209/2013; TAR Lazio – Roma n. 6470/2013; TAR Lazio - Roma n. 1351/2012), l'interessato, allorché richiede il visto d'ingresso, deve fornire all'Amministrazione la prova delle condizioni che giustificano le finalità del soggiorno e dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente ritenere l'interesse dello straniero a fare rientro nel Paese d'origine onde scongiurare il c.d. "rischio migratorio".

Dalla relazione trasmessa dall’Ambasciata d’Italia a Kiev con nota prot. n. -OMISSIS- del 05/11/15 emerge che l’amministrazione ha rilevato la non coerenza tra formazione scolastica posseduta dalla ricorrente (Baccellierato in Biologia) e il corso da seguire in Italia (primo anno di una scuola secondaria), l’insussistenza di redditi o lavoro in Ucraina e la contraffazione della documentazione bancaria presentata a supporto della richiesta di visto ed ha desunto dalle predette circostanze l’esistenza nella fattispecie del “rischio migratorio”.

La valutazione dell’Ambasciata è, nel merito, corretta in quanto le circostanze citate nella relazione sono indicative dell’inesistenza di un significativo interesse della ricorrente a rientrare nel Paese di origine, una volta scaduta la validità del visto, e della sua intenzione di rimanere in Italia ove risiede e lavora la madre.

Ne consegue l’infondatezza della censura esaminata in quanto, contrariamente a quanto ivi indicato, il provvedimento impugnato è assistito da idonea motivazione; in ogni caso, l’accertata inesistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti necessari per il rilascio del visto d’ingresso (non contestata nel corso del giudizio), priva la stessa di interesse all’eventuale riedizione del potere amministrativo conseguente all’annullamento richiesto per il dedotto difetto motivazionale".


Per il testo integrale della sentenza, clicca qui.

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