La condotta di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore non costit
"La fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5- ter, che puniva con la sanzione detentiva la condotta di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore, posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, deve considerarsi non più applicabile nell'ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28/04/2011 (nell'ambito del processo El Dridi, C-61/11 PPU), che ha affermato l'incompatibilità della norma incriminatrice interna con la predetta disciplina comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla abolitio criminis, con la conseguente necessità di dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione -per via di interpretazione estensiva- alla previsione dell'art. 673 cod. proc. pen. (c.f.r. Sez. 1, 28/04/2011, n. 22105 e 29/04/2011, n. 20130). Il sopravvenuto D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 129 -recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva suindicata sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari- ha novato la fattispecie, sostanzialmente confermando l'intervenuta abolitio criminis.
La nuova formulazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5- ter, introdotta con l'intervento normativo suindicato, non realizza infatti una continuità normativa con la precedente disposizione, non soltanto per lo iato temporale intercorrente con l'effetto della direttiva, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta necessaria ad integrare l'illecito, sanzionato con la sola pena pecuniaria. Sul punto basta ricordare che, oggi, alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo all'esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (Centro di identificazione ed espulsione, abbreviato in CIE). Il d.l. citato ha istituito dunque una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore della novella, quale non è il fatto oggetto del presente giudizio, risalente al (OMISSIS)".
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