In caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto della moglie di utilizzare in
"Secondo l'art. 1 della Convenzione (di Monaco) i cognomi ed i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui il titolare è cittadino. Le situazioni da cui dipendono i cognomi ed i nomi, ovvero i rapporti di famiglia che li determinano sono valutati alla luce dello Stato di cittadinanza (...) (L)e c.d. questioni preliminari cioè i rapporti da cui dipende l'attribuzione del nome e del cognome sono soggette alla stessa legge che regola la attribuzione del nome. Perciò se un determinato nome viene acquisito per ragioni familiari come nel caso di specie, la legge applicabile è sempre quella dello Stati si cui il soggetto è cittadino.
L'art. 4 della Convenzione stabilisce come norma di chiusura che l'applicazione della legge indicata dalla Convenzione può essere esclusa solo se palesemente incompatibile con l'ordine pubblico".
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