L'espulsione può essere richiesta dallo straniero irregolare in sostituzione alla pena detentiva
- Alessia Battaglia
- 31 lug 2015
- Tempo di lettura: 1 min
"La sanzione sostitutiva dell'espulsione ex art. 16, comma 5, ha natura amministrativa (C. Cost. ordinanza n. 226 del 2004) e va ricondotta nell'alveo delle misure alternative alla detenzione (e non delle sanzioni amministrative) ancorchè debba ritenersi atipica (Cass. Sez. 1, n. 4429 del 24/1/2006). Tale misura tuttavia non è equiparabile alle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario in quanto è volta, non a consentire l'inserimento del condannato nel contesto sociale attivo, quanto piuttosto a deflazionare la popolazione carceraria allontanando dal territorio dello Stato quegli stranieri, non appartenenti alla Comunità Europea, che non sono in regola con il permesso di soggiorno, purchè si tratti di pene contenute (inferiori a due anni di reclusione) e non siano di particolare gravità. V'è, dunque, nella fattispecie una sorta di rinuncia da parte dello Stato alla pretesa punitiva (sospesa per dieci anni, periodo entro cui il cittadino straniero non deve far rientro clandestinamente nel nostro territorio) a fronte del vantaggio immediato di evitare un sovraffollamento del circuito carcerario. Il provvedimento di diniego dell'espulsione, attenendo allo status libertatis del soggetto, è sempre impugnabile ai sensi dell'art. 111 Cost., e dell'art. 568 c.p.p., comma 2, davanti alla Corte di Cassazione"
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