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Il soggiorno illegale nel territorio di uno Stato membro e la valutazione della sussistenza del peri

" 1) L' articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che osta ad una prassi nazionale secondo cui si ritiene che il cittadino di un paese terzo che soggiorni in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro costituisca un pericolo per l'ordine pubblico ai sensi della menzionata disposizione soltanto perché sospettato di avere commesso un fatto punibile come delitto in diritto nazionale o per aver subito una condanna penale per un fatto del genere.

2) L'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un cittadino di un paese terzo in situazione di soggiorno irregolare nel territorio di uno Stato membro che sia sospettato di aver commesso un fatto punibile come delitto in diritto nazionale o che abbia subito una condanna penale per un fatto del genere, altri elementi, quali la gravità e la natura del fatto, il tempo trascorso dalla sua commissione, nonché la circostanza che detto cittadino fosse in procinto di lasciare il territorio dello Stato membro di cui trattasi quando è stato fermato dalle autorità nazionali, possono essere rilevanti nel valutare se tale cittadino costituisca un pericolo per l'ordine pubblico ai sensi della menzionata disposizione. Nell'ambito di siffatta valutazione è del pari rilevante, eventualmente, qualsiasi elemento attinente alla fondatezza del sospetto del delitto contestato al cittadino interessato di un paese terzo.

3) L'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che il ricorso alla possibilità, offerta dalla disposizione in parola, di astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria quando il cittadino di un paese terzo costituisce un pericolo per l'ordine pubblico non richiede un nuovo esame degli elementi che sono già stati esaminati per constatare la sussistenza di siffatto pericolo. Qualsiasi normativa o prassi di uno Stato membro in materia deve tuttavia garantire che sia verificato caso per caso se la mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria sia compatibile con i diritti fondamentali di tale cittadino".

Per il testo integrale della decisione clicca qui

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