La riabilitazione dello straniero condannato rende necessaria una nuova e specifica valutazione sull
"Nel caso di specie, l’odierno ricorrente, al momento della presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (28 settembre 2009), risultava essere stato condannato per un reato che, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni, è ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno e produce la revoca del permesso rilasciato, con espulsione dello straniero.
E’ accaduto, però, che nelle more della definizione del procedimento di rinnovo e immediatamente prima dell’emissione dell’impugnato diniego del 7 marzo 2013, con ordinanza dei giorni 26 febbraio e 5 marzo 2013, depositata in atti da parte ricorrente, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, in applicazione dell’art. 179 c.p., ha concesso al sig. Modou Dia la riabilitazione dalla condanna di che trattasi.
In punto di diritto, va ricordato come, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale in materia, al cospetto di un’intervenuta dichiarazione di riabilitazione seppur successiva al momento dell’adozione del provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno, anche se dalla lettura delle norme che disciplinano la materia, in sede di valutazione della pericolosità sociale ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno il legislatore ha attribuito un valore determinante e immediato alla condanna ostativa, deve ritenersi che lo stesso legislatore non abbia inteso statuire l’irrilevanza delle vicende successive alla stessa condanna.
Ciò è stato affermato sia nell’ipotesi in cui la sentenza di condanna è riformata in appello, sia quando è pronunciata la riabilitazione che interviene in modo incisivo proprio sugli effetti della sentenza connessi specificamente alla pericolosità sociale, di talché è ragionevole ritenere che tale condanna non possa continuare a mantenere gli stessi effetti ostativi al soggiorno sul territorio nazionale.
“In altri termini, l'intervento di altro giudice, che, operando lo stesso tipo di valutazione, in base ad indici simili, cancella gli effetti penali della condanna, interviene con il termine "riabilitazione" proprio nel campo della rilegittimazione sociale dell'interessato, in relazione ai timori che il suo passato può suscitare. Ciò modifica il modo in cui la precedente condanna s’iscrive nell'ordinamento giuridico, nel senso di attenuarne il peso nella valutazione di pericolosità sociale. Tale mutamento non può lasciare integro l'effetto ostativo, perché elimina il presupposto del suo automatismo e la ratio essenziale all'interno di un meccanismo normativo di presunzione di pericolosità sociale obbligatoria e necessaria, che viene specificamente interrotto dalla pronuncia del giudice della riabilitazione, che è un giudice specializzato in materia di recupero sociale come finalità costituzionale che ispira l'intero sistema penale.
Tutto quanto sopra si è sottolineato conduce ad affermare che la riabilitazione di condanne cd ostative disposta da un giudice specializzato quale il giudice di sorveglianza è senz'altro rilevante a far venire meno l'automatismo connesso a tali condanne, anche se non può ritenersi necessariamente determinante ai fini della decisione sul rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, risultando comunque necessaria da parte dell'Amministrazione preposta una specifica e autonoma ponderazione dei fatti sopravvenuti e della complessiva condotta dell'interessato. Le successive vicende giuridicamente rilevanti delle condanne considerate ostative devono quindi influire nelle valutazioni delle autorità amministrative preposte in associazione ad altre circostanze per le quali effetti attenuativi e rafforzativi (es. successivo compimento di altri reati anche non ostativi) possono entrare in gioco bilanciandosi a vicenda. La riabilitazione perciò supera l'automatismo della condanna ostativa senza instaurare un nuovo automatismo a favore della riabilitazione. In caso di riabilitazione è perciò necessario da parte dell'autorità amministrativa una nuova e specifica valutazione che verifichi la eventuale permanenza di pericolosità sociale in capo all'interessato” (cfr., nei sensi di cui ai precedenti periodi, testualmente, Cons. Stato, Sez. III, 24 settembre 2013, n. 4685; T.A.R. Lazio, II quater, 3 settembre 2014, n.9375).
In questo quadro interpretativo, va rilevata l’illegittimità del provvedimento impugnato dalla motivazione del quale, al di là del richiamo testuale delle disposizioni di legge disciplinanti la materia, non emerge il compimento di alcuna istruttoria circa il permanere della pericolosità sociale dello straniero, con riferimento, ad esempio, al compimento di altri atti precedenti o successivi alla sentenza di condanna considerata ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, che depongano per un suo non inserimento sociale: elementi che gli Uffici della Questura di Agrigento avrebbero dovuto verificare in concreto prima di respingere l’istanza (...)".
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