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E' nullo il decreto di espulsione che non sia stato tradotto nella lingua conosciuta dallo stran

"E' nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass. civ. sezione VI-1 n. 3676 dell'8 marzo 2012). In tema di opposizione a decreto di espulsione, l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua nazionale dello straniero o in altra lingua a lui nota può essere derogato nella sola ipotesi in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni tecnico­organizzative che abbiano impedito tale operazione e abbiano imposto, pertanto, la traduzione nelle lingue cosiddette veicolari (inglese, francese e spagnolo); siffatto obbligo viene meno quando il giudice di merito abbia accertato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell'interessato (Cass. civ. sezione VI-1 n. 24170 del 29 novembre 2010)".

Per il testo integrale dell'ordinanza, clicca qui

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