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L’ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio dell’Unione non è subordinato alla condizione

“1) Gli articoli 24, paragrafo 1, e 34 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), devono essere interpretati nel senso che l'annullamento, da parte di un'autorità di un paese terzo, di un documento di viaggio non comporta, ipso iure, l'invalidità di un visto uniforme apposto su tale documento.

2) Il combinato disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, dev'essere interpretato nel senso che esso non subordina l'ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido.

3) Il combinato disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 562/2006, come modificato dal regolamento n. 265/2010, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordina l'ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio dello Stato membro interessato alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido”.

Per il testo integrale delal decisione clicca qui

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