top of page

Il diritto di essere ascoltato nel procedimento di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi (Corte gius

"“Il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento, quale applicabile nell'ambito della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e, segnatamente, dell'articolo 6 di questa, deve essere interpretato nel senso che esso include, per un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare, il diritto di manifestare, prima dell'adozione di una decisione di rimpatrio che lo riguarda, il proprio punto di vista sulla regolarità del suo soggiorno, sull'eventuale applicabilità degli articoli 5 e 6, paragrafi da 2 a 5, di detta direttiva nonché sulle modalità del suo rimpatrio.Per contro, il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento, quale applicabile nell'ambito della direttiva 2008/115 e, in particolare, dell'articolo 6 di questa, deve essere interpretato nel senso che esso non impone all'autorità nazionale competente l'obbligo né di avvertire tale cittadino, prima dell'audizione organizzata in vista di detta adozione, del fatto che essa prevede di adottare nei suoi confronti una decisione di rimpatrio, né di comunicargli gli elementi sui quali essa intende fondare la medesima, né di concedergli un periodo di riflessione prima di ricevere le sue osservazioni, qualora il cittadino interessato abbia la possibilità di esprimere, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista sull'irregolarità del suo soggiorno e sui motivi che possano giustificare, in forza del diritto nazionale, che tale autorità si astenga dall'adottare una decisione di rimpatrio.Il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento, quale applicabile nell'ambito della direttiva 2008/115 e, in particolare, dell'articolo 6 di questa, deve essere interpretato nel senso che il cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare può ricorrere, prima dell'adozione da parte dell'autorità amministrativa nazionale competente di una decisione di rimpatrio che lo riguardi, ad un legale per usufruire dell'assistenza di quest'ultimo durante la sua audizione da parte di detta autorità, purché l'esercizio di tale diritto non pregiudichi il regolare svolgimento della procedura di rimpatrio e non comprometta l'efficace attuazione della direttiva 2008/115.Tuttavia, il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento, quale applicabile nell'ambito della direttiva 2008/115 e, in particolare, dell'articolo 6 di questa, deve essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri l'obbligo di assumere l'onere della suddetta assistenza nell'ambito del gratuito patrocinio".

Per il testo integrale della decisione clicca qui

Post recenti
Archivio
Cerca per tag
Non ci sono ancora tag.
bottom of page