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In caso di poligamia non può invocarsi il diritto al ricongiungimento familiare (Cass., Sez. VI civ.

"(L)a norma applicabile (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, comma 1 ter) stabilisce un divieto che opera oggettivamente nei confronti delle richieste di ricongiungimento familiare proposte in favore del coniuge di un cittadino straniero già regolarmente soggiornante con altro coniuge in Italia, non distinguendo soggettivamente la provenienza della domanda, e al contrario mirando ad evitare l'insorgenza nel nostro ordinamento di una condizione di poligamia, contraria al nostro ordine pubblico anche costituzionale;

ritenuto, pertanto, che non è necessario che l'Amministrazione dimostri che il richiedente abbia agito per conto del proprio genitore perchè il divieto di poligamia non è condizionato da condizioni di fatto quali la coabitazione o la vivenza a carico, ma opera in sè e perdura fino alla cessazione legale di uno dei vincoli coniugali"

Per il testo integrale dell'ordinanza, clicca qui

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