E' irragionevole limitare l'erogazione del beneficio per il sostegno delle persone non autos
- Simona Polimeni
- 14 gen 2013
- Tempo di lettura: 1 min
La Corte costituzionale "dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 3, della legge della Regione Calabria del 20 dicembre 2011, n. 44 (Norme per il sostegno di persone non autosufficienti - Fondo per la non autosufficienza), nella parte in cui stabilisce che i cittadini extracomunitari, per beneficiare degli interventi previsti dalla medesima legge, debbano essere in possesso di «regolare carta di soggiorno»".
Per il testo della decisione clicca qui
Post recenti
Mostra tuttiLa Corte costituzionale "dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2017,...
La Corte costituzionale "dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, del decreto legislativo...
La Corte costituzionale "dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla...
Komentarze